Perdete la casa o l’azienda per un terremoto o un’alluvione? Lo Stato non vi darà più un centesimo per rimborsare i danni.
Per avere qualche soldo bisognerà sottoscrivere- pagando- una polizza assicurativa “volontaria” anticalamità. Una novità esplosiva- e a detta di molti, molto controversa e problematica- contenuta nel decreto che riforma la Protezione Civile … pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ( n.113 del 16-5-2012 ndr)
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L’intero articolo del 18 maggio 2012 su:
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=1F1XDY
L’articolo 2 del decreto legge 15 maggio 2012 , n. 59 che prevede l’ esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati :
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16-5-2012
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012 , n. 59
Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
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Art. 2
Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni
derivanti da calamita' naturali
1. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo per la
copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati,
a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati,
tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di
riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso
abitativo, danneggiati o distrutti da calamita' naturali, possono
essere estese ai rischi derivanti da calamita' naturali le polizze
assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di
proprieta' di privati. Per favorire altresi' la diffusione di
apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da
calamita' naturali, i premi relativi all'assicurazione per danni, per
la quota relativa alle calamita' naturali, ovvero relativi a
contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei
rischi di danni diretti da calamita' naturali ai fabbricati di
proprieta' di privati a qualunque uso destinati, sono disciplinati
con il regolamento di cui al comma 2.
2. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), che si
esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalita' e termini per
l'attuazione del comma 1 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamita'
naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro
qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i
danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio
dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta
sul premio di assicurazione ovvero la deducibilita', anche parziale,
del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES
dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali
ovvero di prima applicazione.
3. Al fine della predisposizione del regolamento di cui al comma 2,
il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e
trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per
la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime
assicurativo di cui al comma 1, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull'entita' dei contributi pubblici finora
concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
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Campagna 005
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